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23 ottobre 2026

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Interpello n. 4/2026: le funzioni di RLS e CSP possono ricadere sulla stessa persona?

Nel caso in cui la società operi direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, mediante propri lavoratori può ravvisarsi incompatibilità tra le funzioni

Interpello n. 4/2026: le funzioni di RLS e CSP possono ricadere sulla stessa persona?

L'Interpello n. 4/2026 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde a una richiesta della FILCA CISL riguardo alla compatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). In particolare, viene chiesto di chiarire se sia compatibile con la disciplina del D. Lgs. 81/08 la contemporanea attribuzione delle due funzioni in capo al medesimo lavoratore dipendente della stessa azienda, e se tale cumulo di incarichi rispetti i principi di indipendenza, imparzialità e distinzione dei ruoli previsti dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

La Commissione ritiene che, pur in assenza di un’espressa previsione normativa, possa ravvisarsi un’incompatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) solo nel caso in cui la società operi direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, mediante propri lavoratori. Tale sovrapposizione di funzioni potrebbe incidere sull'autonomia di giudizio del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, più in generale, sull'indipendenza e sull'imparzialità che l'esercizio delle relative attribuzioni richiede.

A ciò si aggiunge che l'articolo 100, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro dell'impresa esecutrice di mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), affinché questi ultimi possano esercitare consapevolmente le proprie prerogative di informazione e consultazione tale previsione presuppone dunque una chiara distinzione tra il soggetto consultato e il soggetto che ha provveduto all’elaborazione del PSC in fase di progettazione.

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