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Una lettura della proposta di modifica normativa sottoposta dalla “Commissione Sisto” al Ministro della Giustizia Carlo Nordio lo scorso 12 maggio.
Contributo a cura di Lorenzo Fantini, consulente, già avvocato giuslavorista e dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
La Commissione di studio, presieduta dal Viceministro Sisto, costituita presso il Ministero della Giustizia nel 2024, ha consegnato al Ministro competente, in data 12 maggio 2026, una articolata proposta di modifica della normativa obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’intervento si sofferma sulla parte della Relazione finale contenente le proposte di rivisitazione dei compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che trasformerebbero l’attuale figura – di tipo consulenziale – in un vero e proprio manager della prevenzione, attribuendogli nuove e più ampie responsabilità.
Il Ministero della Giustizia, con proprio decreto del 27 aprile 2024, ha creato una Commissione di studio – composta in larga parte da giuristi e, comunque, da esperti in materia di prevenzione – con la finalità di elaborare una proposta di riforma della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come noto contenuta in larga parte nel d.lgs. n. 81/2008. La c.d. “Commissione Sisto” (così definita in quanto presieduta dal Viceministro dalla Giustizia, Senatore e Avvocato) ha predisposto e consegnato al Ministro Nordio la propria Relazione lo scorso 12 maggio, chiedendo che quanto prodotto venga considerato dal Governo per la proposta di una legge delega di riforma della salute e sicurezza sul lavoro, proponendo il termine (sin troppo ottimistico) di attuazione del 31 dicembre 2026[1].
Si tratta di una progetto molto ambizioso di riforma delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che inciderebbe sul codice penale, prevedendo anche che a responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale si limiti ai casi di “colpa grave”, sul d.lgs. n. 231/2001, tramite una ulteriore valorizzazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro (strutturati come previsto dall’articolo 30 del d.lgs. n. 81/2008) e sullo stesso d.lgs. n. 81/2008. In tale contesto di innovazione complessiva della logica stessa delle responsabilità in materia prevenzionistica, si inserisce la parte della Relazione dedicata alla rivisitazione dei compiti (e, correlativamente, delle responsabilità) del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il RSPP, che sta suscitando una ampia discussione tra i preventori.
La relazione finale della Commissione presso il Ministero della Giustizia prevede, infatti, che la figura del RSPP abbia compiti ben diversi e ulteriori rispetto a quelli oggi delineati dalla legge (coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione, SPP). Va ricordato, a tale proposito, che tali adempimenti vengono puntualmente individuati – in capo al servizio di prevenzione e protezione, del quale il RSPP è coordinatore, rispondendo, in tale qualità del suo operato – dall’articolo 33 del d.lgs. n. 81/2008. Tenendo conto di tale precetto, la giurisprudenza ormai ampiamente consolidata considera il RSPP una figura priva di autonoma posizione di garanzia (perché non munita di poteri decisionali e di spesa, come, ad esempio, rimarcato nella nota vicenda del c.d. “convitto” dell’Aquila, crollato nel 2009, e alla quale si riferisce Cass. pen., sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 4340, che ha confermato l’assoluzione del RSPP in quanto nel caso di specie è risultato avere costantemente segnalato il pericolo, senza che altri – tenuti a gestire e/o investire – provvedessero di conseguenza) che, tuttavia, “può rispondere del fatto quando sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione” (in questi termini Cass. pen., 15 gennaio 2013, n. 1856, nonché, tra la tante, Cass. pen., sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 4340, Cass. pen., sez. IV, 4 maggio 2015, n. 18444 e Cass. pen., 5 maggio 2014, n. 18296).
Nel disegno di rivisitazione del ruolo rileva, in particolare:
Le ragioni di tali innovazioni sono ampiamente illustrate nella relazione di accompagnamento dell’articolato di modifica del d.lgs. n. 81/2008, nella quale è dato, tra l’altro, leggere quanto segue: “Il nuovo assetto sanzionatorio introduce pene specifiche per le violazioni degli obblighi del RSPP, equiparandolo al medico competente sotto il profilo della responsabilità soggettiva, e amplia le sanzioni per il datore di lavoro inadempiente agli obblighi organizzativi. L'obiettivo è superare l'attuale automatismo responsabilizzante che grava sul datore di lavoro, creando un sistema di prevenzione più efficace basato sulla specializzazione tecnica e sulla distribuzione equilibrata delle responsabilità tra i soggetti del sistema prevenzionistico”.
Ove la proposta delineata dalla Relazione finale dovesse trovare attuazione, la figura del RSPP diventerebbe molto diversa da come l’attuale normativa la delinea, andando oltre l’idea attuale del “testo unico”. Tale figura si dovrebbe considerare, cioè, non più solo di tipo “tecnico”, gravata da precisi obblighi in termini di competenze specialistiche e di aggiornamento (40 ore, secondo la previsione dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025), ma titolare di una vera e propria “posizione di garanzia”, assimilabile a quella che oggi riveste un dirigente prevenzionistico; posizione che, peraltro, ove non esercitata in modo conforme al modello legale, potrebbe comportare una responsabilità del RSPP che potrebbe addirittura escludere (quando legata ad errori nella valutazione dei rischi e nella identificazione delle misure di prevenzione e tutela da attuare in azienda) la responsabilità del datore di lavoro. C’è da chiedersi se davvero di tale riforma si abbia bisogno per rendere più efficaci i sistemi di prevenzione e protezione e, soprattutto, se questo ambizioso disegno sia compatibile con le realtà aziendali di dimensioni più modeste, nelle quali una figura manageriale come quella delineata dalla legge potrebbe avere problemi addirittura di possibile configurabilità. Per non tacere dei probabili profili legati al lievitare dei compensi per i RSPP, non essendo ragionevole che l’evidente aumento di compiti delineato dalla possibile riforma non abbia ricadute da questo punto di vista.
[1] Si tratta, quindi, innanzitutto di capire se e come l’invito della Commissione verrà accolto dal Governo e, di seguito, quali possano essere i tempi della possibile riforma, che richiederebbe un testo di legge da parte del Parlamento.
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